Il Protesto
Il protesto s’identifica con l'atto pubblico che attesta la presentazione al debitore (protestato) di un titolo di credito, cambiale o assegno, e il rifiuto di questi di pagare o accettare il titolo.
La Disciplina
La disciplina di riferimento è offerta dagli artt. da 51 a 73 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 per la cambiale e dagli artt. da 45 a 65 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno.
La pubblicità del protesto, a cura della camera di commercio, è ora disciplinata dalla legge 18 agosto 2000, n. 235 ("Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari").
Levata del Protesto
La levata del protesto integra lo strumento per realizzare il protesto e per consentire l’efficacia del protesto.
La levata è una prerogativa degli ufficiali levatori: pubblici ufficiali abilitati a redigere il protesto.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349 è ufficiale levatore il notaio.
La procedura inizia con la consegna da parte del creditore all'ufficiale levatore del titolo; questi si reca presso il domicilio del debitore per richiedere il pagamento o l'accettazione del titolo.
A fronte del rifiuto, l'ufficiale eleva il protesto, conferendo efficacia esecutiva al titolo: è raggiunto il carattere di titolo esecutivo.
Il notaio è autorizzato a servirsi di ausiliari (presentatori), in possesso dei requisiti di legge.
Pubblicità del protesto
Il protesto in danno al debitore richiede di essere pubblicizzato.
La Pubblicità risponde all’esigenza di tutelare gli operatori economici contro l’impossibilità del debitore di attendere ai pagamenti.
Si realizza tra l’altro la finalità sanzionatoria, rendendo difficile per il protestato l'accesso al credito.
In passato la pubblicità richiedeva l'iscrizione dei protestati in un apposito elenco, tenuto presso il tribunale, una copia del quale era periodicamente trasmessa alla camera di commercio che pubblicava un apposito bollettino.
Oggi gli ufficiali levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).
Entro 10 giorni dalla trasmissione dell'elenco, la camera di commercio cura l'inserimento dei protestati in apposito registro, registro informatico dei protesti.
Il protestato resta iscritto nel registro per cinque anni; purtuttavia può esserne cancellato prima, se viene concessa la riabilitazione.
Effetti del protesto
Il protesto realizza i seguenti effetti principali:
- fa decorrere gli effetti civili dell'inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.);
- conferisce il carattere di titolo esecutivo, consentendo al creditore di procedere nei confronti del debitore.
Il protesto è inoltre presupposto essenziale per poter esercitare l'azione di regresso che del portatore in danno agli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti).
Per l’assegno bancario importa l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato.
Il protestato inoltre inserito nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi (cd. revoca di sistema).
Riabilitazione del protestato
L’accesso alla riabilitazione del protestato richiede i seguenti requisiti concorrenti:
- che venga dimostrato il pagamento del titolo protestato;
- che sia trascorso almeno un anno dalla levata di protesto;
- che il protestato non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno solare.
La riabilitazione è concessa con decreto del presidente del tribunale su istanza del protestato; contro il diniego, il protestato può ricorrere, entro 10 giorni, alla corte d'appello. Presentando il provvedimento di riabilitazione alla camera di commercio, il protestato può chiedere di essere cancellato dal registro informatico dei protesti.